Principi e norme che attestano il diritto all'autodeterminazione:

Art. 2 Cost. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Art. 13 Cost. "La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. ..."

Art. 32 Cost. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

Carta dei Diritti fondamentali dell'unione europea 7.12.2000 (Carta di Nizza) artt. 3,6,35

Trattato istitutivo della Costituzione Europea Firmato a Roma il 29/10/2004 artt. II-61, art. II-63, art. II-66, art. II-67, art. II-68, art. II-70, art. II-81

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale

Legge 13 maggio 1978 n. 180 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Legge 28 marzo 2001 n. 145

Legge 5/6/1990 n. 135 Malattie infettive e diffusive - Norme generali

Codice di deontologia medica 16/12/2006

 

 

 

  Sentenze e casi giurisprudenziali:

la Cassazione, I Sez. Civile, sent. n. 21748 del 16 ottobre 2007 (caso Englaro) afferma: “Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita … Lo si ricava dallo stesso testo dell’art. 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto (Corte cost., sentenze n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996). Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire”;

 

la III Sez. Civ. della Cassazione nella sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008, (in relazione ad un caso inerente un testimone di Geova) ha tra le altre cose affermato: “Va in premessa osservato come il collegio non intende punto negare il più generale principio (di indubbia rilevanza costituzionale, che emerge, tra l’altro, tanto dal codice di deontologia medica quanto dal documento 20.6.1992 del comitato nazionale per la bioetica) in forza del quale va riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischi stesso della vita. Né pare seriamente contestabile quanto sostenuto da un’attenta dottrina in tema di consenso informato nella trasfusione di sangue, e cioè che, in subiecta materia, deve ritenersi diversa, rispetto ai casi ordinari, la fattispecie in cui sia il testimone di Geova, maggiorenne e pienamente capace, a negare il consenso alla terapia trasfusionale, essendo in tal caso il medico obbligato alla desistenza da qualsiasi atto diagnostico e terapeutico. E ciò perché il conflitto tra due beni – entrambi costituzionalmente tutelati – della salute e della libertà di coscienza non può essere risolto sic er simpliciter a favore del primo, sicché ogni ipotesi di emotrasfusione obbligatoria diverrebbe per ciò solo illegittima perché in violazione delle norme costituzionali sulla libertà di coscienza e della incoercibilità dei trattamenti sanitari individuali (così, un rifiuto “autentico” della emotrasfusione da parte del testimone di Geova capace – avendo in base al principio personalistico, ogni individuo il diritto di scegliere tra salvezza del corpo e salvezza dell’anima – esclude che qualsiasi autorità statuale legislativa, amministrativa, giudiziaria – possa imporre tale trattamento: il medico deve fermarsi)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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