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Principi e norme
che attestano il diritto all'autodeterminazione:
Art. 2 Cost. "La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale."
Art. 13 Cost. "La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge. ..."
Art. 32 Cost. "La
Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana."
Carta dei Diritti
fondamentali dell'unione europea 7.12.2000 (Carta di
Nizza) artt. 3,6,35
Trattato istitutivo
della Costituzione Europea Firmato a Roma il
29/10/2004 artt. II-61, art. II-63, art. II-66, art.
II-67, art. II-68, art. II-70, art. II-81
Legge 23 dicembre
1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario
nazionale
Legge 13 maggio 1978
n. 180 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
e obbligatori
Legge 28 marzo 2001 n.
145
Legge 5/6/1990 n. 135
Malattie infettive e diffusive - Norme generali
Codice di deontologia
medica 16/12/2006
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Sentenze e
casi giurisprudenziali:
la
Cassazione,
I Sez. Civile, sent. n. 21748 del 16 ottobre
2007
(caso Englaro)
afferma: “Deve escludersi che il diritto
alla autodeterminazione terapeutica del
paziente incontri un limite allorché da
esso consegua il sacrificio del bene della
vita … Lo si ricava dallo stesso testo
dell’art. 32 della Costituzione, per il
quale i trattamenti sanitari sono
obbligatori nei soli casi espressamente
previsti dalla legge, sempre che il
provvedimento che li impone sia volto ad
impedire che la salute del singolo possa
arrecare danno alla salute degli altri e che
l’intervento previsto non danneggi, ma sia
anzi utile alla salute di chi vi è
sottoposto (Corte cost., sentenze n. 258 del
1994 e n. 118 del 1996). Soltanto in questi
limiti è costituzionalmente corretto
ammettere limitazioni al diritto del singolo
alla salute, il quale, come tutti i diritti
di libertà, implica la tutela del suo
risvolto negativo: il diritto di perdere la
salute, di ammalarsi, di non curarsi, di
vivere le fasi finali della propria
esistenza secondo canoni di dignità umana
propri dell’interessato, finanche di
lasciarsi morire”;
la
III Sez. Civ. della Cassazione nella
sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008,
(in relazione ad un caso inerente un testimone
di Geova) ha tra le altre cose affermato: “Va
in premessa osservato come il collegio non
intende punto negare il più generale
principio (di indubbia rilevanza
costituzionale, che emerge, tra l’altro,
tanto dal codice di deontologia medica
quanto dal documento 20.6.1992 del comitato
nazionale per la bioetica) in forza del
quale va riconosciuto al paziente un vero e
proprio diritto di non curarsi, anche se
tale condotta lo esponga al rischi stesso
della vita. Né pare seriamente contestabile
quanto sostenuto da un’attenta dottrina in
tema di consenso informato nella trasfusione
di sangue, e cioè che, in subiecta materia,
deve ritenersi diversa, rispetto ai casi
ordinari, la fattispecie in cui sia il
testimone di Geova, maggiorenne e pienamente
capace, a negare il consenso alla terapia
trasfusionale, essendo in tal caso il medico
obbligato alla desistenza da qualsiasi atto
diagnostico e terapeutico. E ciò perché il
conflitto tra due beni – entrambi
costituzionalmente tutelati – della salute e
della libertà di coscienza non può essere
risolto sic er simpliciter a favore del
primo, sicché ogni ipotesi di emotrasfusione
obbligatoria diverrebbe per ciò solo
illegittima perché in violazione delle norme
costituzionali sulla libertà di coscienza e
della incoercibilità dei trattamenti
sanitari individuali (così, un rifiuto
“autentico” della emotrasfusione da parte
del testimone di Geova capace – avendo in
base al principio personalistico, ogni
individuo il diritto di scegliere tra
salvezza del corpo e salvezza dell’anima –
esclude che qualsiasi autorità statuale
legislativa, amministrativa, giudiziaria –
possa imporre tale trattamento: il medico
deve fermarsi)”.
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